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STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE

Lo strumento del Fondo Patrimoniale: una protezione per i tuoi immobili.

di Avv. Andrea Mannocci

Il presente articolo ha carattere divulgativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato specializzato: ricorda, quindi, che è  indispensabile ricorrere all’assistenza di tecnici e professionisti esperti in materia.

1. Cos'è il Fondo Patrimoniale

 

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975: originariamente destinato ai coniugi, presupponeva pertanto l’esistenza di due soggetti uniti in matrimonio. 

Ad oggi il fondo patrimoniale è stato esteso anche ai soggetti dello stesso sesso uniti in unione civile, e consiste in un particolare tipo di convenzione attraverso la quale determinati beni vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale è pertanto un atto con cui un determinato patrimonio, ovvero un insieme di beni, può essere destinato ad uno specifico scopo: in tal senso viene anche definito un vincolo di destinazione di cui entra a far parte un complesso di beni e diritti.

Alla costituzione dei beni e dei diritti in fondo patrimoniale consegue un vincolo di indisponibilità sugli stessi: possono essere oggetto di fondo patrimoniale tanto i beni immobili quanto i beni mobili registrati ed i titoli di credito, mentre non può essere oggetto del fondo patrimoniale ad esempio il denaro liquido. 

2. Come costituire il Fondo Patrimoniale

 

Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi o dai componenti di una unione civile omosessuale per creare un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia.

Esiste anche la possibilità che un terzo possa costituire un fondo patrimoniale ma sempre con la medesima destinazione, e potrà farlo sia per atto tra vivi che per testamento.

Ad oggi l’istituto del fondo patrimoniale non è stato esteso alle ipotesi di convivenza ed alle convivenze c.d. regolamentate, per le quali resta la possibilità di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni.

La costituzione del fondo patrimoniale si effettua con atto pubblico dinanzi ad un notaio, alla presenza dei coniugi ed eventualmente del terzo che conferisce il bene: in quest’ultima ipotesi la costituzione del fondo si perfeziona con l’accettazione dei beneficiari.

La convenzione di fondo patrimoniale deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei Pubblici Registri: trattasi di passaggi fondamentali la cui mancanza mancanza comporta il venir meno dell’opponibilità del fondo patrimoniale agli eventuali creditori, i quali a loro volta sono onerati di consultare sia i Registri dello stato civile sia i Pubblici Registri per accertarne l’esistenza.

In presenza di figli minori sarà necessaria anche l’autorizzazione del Tribunale, che la concederà in caso di necessità o utilità evidente.

3. Durata e funzionamento del Fondo Patrimoniale

La durata del fondo patrimoniale è strettamente legata al vincolo coniugale, pertanto laddove questo dovesse venire meno, ad esempio con il divorzio, il fondo patrimoniale verrebbe annullato tramite lo scioglimento.

L’unica eccezione a questa regola a è la presenza di figli minori, nel qual caso il fondo patrimoniale durerà fino a che il minore abbia raggiunto la maggiore età, ed in caso di presenza di più figli minori fino a che l’ultimo figlio non sia divenuto maggiorenne.

I soggetti che costituiscono il fondo patrimoniale non possono fissare un termine temporale diverso di durata del fondo, né prevedere diverse clausole di risoluzione: pertanto un limite di questo istituto è proprio costituito dal suo intrinseco legame con il vincolo matrimoniale sotteso.

Una volta costituito il fondo patrimoniale, i coniugi non potranno più utilizzare i beni del fondo allo stesso modo e con la stessa libertà con cui possono disporre degli altri beni propri ma dovranno sempre rispettare il c.d. vincolo di destinazione ovvero i bisogni della famiglia

L’amministrazione del Fondo Patrimoniale segue le regole della comunione legale, e mentre l’ordinaria amministrazione spetterà ad entrambi i coniugi disgiuntamente, quella straordinaria sarà invece attribuita loro congiuntamente.

Tuttavia, seppure entrambi i coniugi possano singolarmente amministrare il fondo, secondo le regole della comunione legale sarà comunque necessario il consenso di entrambi per la vendita dei beni vincolati nel fondo, anche nell’ipotesi in cui il proprietario fosse solo dei coniugi.

Inoltre, nell’ipotesi della presenza di figli minori, la vendita dei beni vincolati nel fondo dovrà essere autorizzata dal Tribunale a meno che, nell’atto costitutivo, non venga inserita una deroga a tale disposizione.

Nell’ipotesi in cui i coniugi si trovino in disaccordo riguardo ad atti di amministrazione che prevedono l’assenso di entrambi, laddove ad esempio uno dei coniugi neghi il consenso per compiere, ad esempio, un atto di straordinaria amministrazione, l’altro coniuge potrà rivolgersi al giudice per chiedere l’autorizzazione, ma dovrà dimostrare che l’atto da compiere risponde ai bisogni della famiglia.

Allo stesso modo un coniuge potrà rivolgersi al giudice se l’altro dimostrasse di essere incapace di amministrare il fondo o ne facesse cattiva gestione, chiedendone l’estromissione, mentre nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi fossero incapaci di amministrarlo, la richiesta di esclusione al giudice potrà essere avanzata da chiunque vi abbia interesse.

E’ importante infine ricordare che i beni in fondo patrimoniale rimangono del proprietario, e quindi, nel caso di comunione dei coniugi, del marito e della moglie per quote uguali: a differenza di altri strumenti di protezione patrimoniale quindi, come ad esempio il Trust, non vi sarà passaggio di titolarità o spossessamento.

 

4. I vantaggi del Fondo Patrimoniale

Il principale vantaggio ed il motivo della popolarità di questo istituto è la realizzazione di una separazione del patrimonio rispetto a quello personale dei singoli coniugi, che realizza una limitazione di responsabilità dei beni destinati al patrimonio, il quale resta destinato alla soddisfazione di obbligazioni strettamente collegate a specifiche finalità familiari.

 

Infatti, una volta costituito un fondo patrimoniale, i beni e i frutti del fondo potranno essere aggrediti solo per debiti derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, in deroga al generale principio giuridico di responsabilità per debiti di cui all’art. 2740 del codice civile.

 

Il limite suddetto opera solo nel caso in cui il creditore sia consapevole del fatto che l’obbligazione contratta sia estranea ai bisogni della famiglia, e l’onere probatorio di tale conoscenza è a carico del debitore che si oppone all’esecuzione del bene.

 

Pertanto, in presenza di un fondo patrimoniale, il debitore potrà contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente se riuscirà a provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, e che il debito per cui si procede è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

 

Il fondo patrimoniale costituito tra coniugi è quindi uno strumento molto utilizzato in quanto il patrimonio destinato al fondo è reso inattaccabile da eventuali creditori: ciò vale a partire dall’anno successivo la sua costituzione, in quanto la legge prevede che tale istituto sia comunque pignorabile entro il suo primo anno di vita.

 

Questo regime di impignorabilità può altresì venir meno in alcune ipotesi, le cui più frequenti sono quella del creditore assistito da ipoteca o da altra garanzia reale sul bene facente parte del fondo (ad esempio la banca mutuante che ha concesso il mutuo per l’acquisto), o ancora laddove il fondo sia stato costituito al solo scopo di non pagare debiti già esistenti, e quindi in frode ad eventuali creditori.

 

Infatti, trattandosi di un atto di disposizione di beni, è possibile esperire, per coloro che si ritengono lesi dalla costituzione di un fondo patrimoniale, la c.d. azione revocatoria ovvero quella azione giudiziale avente lo scopo di far dichiarare privi di effetto o inefficaci atti dispositivi compiuti da un debitore in pregiudizio ai creditori.

  

Chi agisce con azione revocatoria contro un fondo patrimoniale dovrà dimostrare la conoscenza da parte del debitore del citato pregiudizio, e quindi, se la costituzione del fondo è precedente all’insorgenza del credito, la dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori.

 

In definitiva il fondo patrimoniale costituisce senza dubbio un ottimo strumento di salvaguardia e protezione del patrimonio, soprattutto in ambito immobiliare, per proteggere ad esempio la casa familiare, che dopo la costituzione del fondo potrà essere pignorata solo per debiti contratti da uno o entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia, mentre non potrà subire aggressioni in una moltitudine di ipotesi.

 

Restano esclusi infatti dai bisogni della famiglia, e quindi non possono costituire la fonte di una aggressione alla casa in fondo patrimoniale, i debiti contratti per una relazione extraconiugale di uno dei due coniugi, quelli derivanti da attività illecita o gioco d’azzardo, per spese relative a beni personali di ciascun componente della famiglia e legate ad esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

 

Il fondo patrimoniale non risponde inoltre dei debiti derivanti dall’ingiustificato arricchimento di uno dei coniugi, dell’obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito (ad esempio danni derivanti dalla circolazione di veicoli), e delle obbligazioni conseguenti a sanzioni penali o amministrative.

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